Il SIPPE, Sindacato Polizia Penitenziaria
Roma, 06 Feb. 2024 - Ci sono uomini e donne che ogni giorno ...
Ennesima denuncia del SIPPE e del SINAPPE sulla difficile
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Redazione

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Venerdì, 11 Febbraio 2022 00:00

Trasferimenti al Dap e Scuole

È stato indetto interpello per il trasferimento e distacco temporaneo presso diversi uffici del DAP e presso la Scuola di Polizia Penitenziaria di Roma.

Leggi interpello 1

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È indetto interpello nazionale, riservato ai ruoli non direttivi della polizia penitenziaria, per accedere al NIC la cui sede centrale si trova a Roma. Nel bando troverete i requisiti. Non sembra chiaro se l’accesso sia consentito anche agli ispettori superiore e sostituti commissari, visto che il ruolo ispettori è, per legge, considerato a “sviluppo direttivo”. Può sembrare un dettaglio da poco ma la norma ha ben chiarito cosa si intende per “sviluppo direttivo e sviluppo dirigenziale”. Questo interpello pertanto, può apparire viziato.

Leggi l’interpello

Nei confronti del poliziotto penitenziario era stata disposta la sospensione dello stesso dall’attività lavorativa e dalla retribuzione sino alla comunicazione dell’avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. Il TAR Lazio, con decretò presidenziale 00454/2022 accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica, e per l’effetto sospende l’efficacia esecutiva del decreto del Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Secondo il TAR, in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali allegate, sussiste, in funzione della privazione della retribuzione, pregiudizio tale da non poter tollerare il differimento dell’esame dell’istanza cautelare alla sede collegiale.

“Ho letto il testo della Commissione Cartabia sulla Formazione per il corpo di polizia penitenziaria, apprezzando le premesse ma nel concreto, nel testo di modifica della legge non trovo grossi stravolgimenti”. Lo dichiara Alessandro De Pasquale presidente del Sippe, sindacato affiliato al Sinappe. “In primo luogo bisogna privilegiare una formazione per garantire la sicurezza, quindi una conoscenza dei metodi d’intervento, in presenza però di una chiara strategia”. “Non deve essere una formazione per “educatori” - continua De Pasquale - bensì per operatori di polizia. Bisogna partire dall’articolo 2 del DPR 230/2000: “L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati”. L’opera di rieducazione del condannato - conclude De Pasquale - non può essere condotta coattivamente: perché sia fatta salva la dignità dell’uomo (art. 3 Cost.) e perché la pena risulti rispettosa del principio di umanità (art. 27, comma 3, Cost.), la rieducazione deve assumere la forma dell’offerta di aiuto, non quella della trasformazione coattiva della personalità. La rieducazione deve inoltre cedere il passo alla “neutralizzazione” del condannato, ove questi non sia suscettibile né di essere reinserito nella società attraverso l’esecuzione della pena, né appaia sensibile aumento suoi effetti di intimidazione-ammonimento. La formazione, quindi, dovrebbe tener conto di questi principi, altrimenti il sistema penitenziario continuerà nell’opera di fallimento della risocializzazione”,

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