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Rinnovo contrattuale (già in scadenza)

28 Aprile 2021 - Dopo l’apertura del tavolo contrattuale dello scorso ottobre, si ritorna ai nastri di partenza con l’incontro odierno tenutosi con gli ormai consueti sistemi di teleconferenza.

In apertura è stato comunicato l’impegno assunto dai Ministri competenti di calendarizzare un incontro tecnico/politico con il MEF per superare la differenza che si registra fra il Pubblico Impiego e il comparto sicurezza e difesa (per il Pubblico Impiego si stima un aumento medio del 4.07 mentre per il Comparto del 3.78). 

 

Il Si.N.A.P.Pe a cui il SIPPE è affiliato, ha chiesto risorse aggiuntive per il finanziamento delle seguenti misure:

 

A. Introduzione di nuove e specifiche indennità:

• indennità di sezione

• indennità di sorveglianza a vista da estendere anche ai piantonamenti

presso luoghi esterni di cura

• Indennità per il personale turnista impiegato in compiti operativi h/24;

• Indennità di gestione dei detenuti psichiatrici.

 

B. Adeguamento dell’indennità di missione per i servizi fuori sede;

 

C. Inspessimento delle risorse FESI in ragione degli aumentati compiti istituzionali del Corpo;

 

D. Detassazione del lavoro straordinario per la quota eccedente le 25 ore mensili per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria (vincolo per l’Amministrazione penitenziaria a programmare i servizi e ad organizzare il lavoro prendendo come riferimento anche questo parametro);

 

E. Detassazione ovvero riduzione della base imponibile fiscale sugli aumenti contrattuali;

 

F. Rideterminazione del costo del lavoro straordinario;

 

G. avvio della fase concertativa per l’emanazione del regolamento di armonizzazione delle pensioni;

 

H. L’istituzione di una Commissione Medica Ospedaliera per il solo Corpo di Polizia Penitenziaria;

 

I. La previsione di una polizza sanitaria ed assicurativa per tutti gli infortuni che

avvengono in servizio e per le patologie ad essi collegati, a prescindere dalla

contribuzione all’EAP;

 

J. Decollo della “Previdenza Complementare”;

 

K. Possibilità anche per il personale di Polizia Penitenziaria di poter usufruire di periodi di aspettativa senza assegni per un periodo massimo di dodici mesi anche per avviare attività professionali o imprenditoriali di famiglia.

 

L. Possibilità di fruire su base oraria dei congedi parentali previsti dalla legge 151/2001, e successive modificazioni;

 

M. Potenziamento delle assegnazioni temporanee in altra sede – fino al compimento del terzo anno di vita del figlio – ex art. 42bis;

 

N. Modifica dell’attuale normativa sull’utilizzo dei “ticket restaurant”, in modo da renderla più semplice e fruibile al personale, compreso il personale in servizio nelle sedi disagiate che ne faccia richiesta;

 

O. Definizione dei tempi e delle procedure relativi alla corretta e concreta fruizione

degli istituti inerenti norme a tutela del diritto soggettivo del personale quali: congedo ordinario con riferimento alla possibilità di devoluzione prevista dall’articolo 24 del decreto legislativo n.151/2015; congedo straordinario per trasferimento con riferimento all’esigenza di codificare con precisione le regole ed i limiti per la sua concessione; Legge 104/92 (variazione della giornata di assenza programmata senza dover produrre il certificato medico del diversamente abile); monetizzazione (all’atto della quiescenza) del congedo non fruito trovasse esplicita casistica al fine di uniformare la materia sul territorio;

 

P. In tema di missioni, nella parte in cui contrattualmente si disciplina l’anticipo, è opportuni trovi richiamo la norma generale che disciplina il saldo entro i 30 giorni successivi (art. 3, legge 417/78). In tema di lavoro straordinario, una deroga al “limite individuale” in caso di eccezionali esigenze, così da affermare a livello contrattuale il principio per cui (salvo diversa richiesta del dipendente) tutto il lavoro straordinario richiesto al lavoratore va retribuito;

 

Q. Necessità di integrazione in merito al disposto dell’articolo 15 comma 2 del DPR 51/2009 con riferimento all’orario di lavoro. Detto articolo, nel disciplinare il diritto del dipendente ad un intervallo di 12 ore nel caso in cui il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, aggancia la previsione ai soli servizi fuori sede. Nel mondo penitenziario, non è raro che ciò si verifichi con particolare riferimento agli invii urgenti di detenuti in ospedale nel turno serale. Tale servizio non viene considerato “fuori sede” per tanto non sempre le Direzioni sono concordi nell’applicare le previsioni dell’articolo 15;

 

R. Istituzione di nuove specializzazioni da poter definire anche in sede di accordo nazionale quadro;

 

S. Omogeneizzazione della disciplina che regolamenta le modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia attesa la diversa interpretazione tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e quello della Pubblica Sicurezza (significativamente riferimento circolare del 6 agosto 2019).

 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. 

Last modified on Mercoledì, 28 Aprile 2021 14:09
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