Nei confronti del poliziotto penitenziario era stata disposta la sospensione dello stesso dall’attività lavorativa e dalla retribuzione sino alla comunicazione dell’avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. Il TAR Lazio, con decretò presidenziale 00454/2022 accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica, e per l’effetto sospende l’efficacia esecutiva del decreto del Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Secondo il TAR, in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali allegate, sussiste, in funzione della privazione della retribuzione, pregiudizio tale da non poter tollerare il differimento dell’esame dell’istanza cautelare alla sede collegiale.