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Dap condannato al maxi risarcimento del danno per la lunga durata del concorso ispettori

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dagli ispettori di polizia penitenziaria, accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice processuale amministrativo a proporre ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da liquidare nei termini e in applicazione dei criteri indicati in motivazione. Condanna l’amministrazione al pagamento in favore di ricorrenti delle spese di giudizio, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge. A giudizio del Collegio, dunque, il danno va stimato, in via equitativa, nella misura: - dei 2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati tempestivamente immessi in servizio nella qualifica superiore; - dei 2/3 del danno patito da ciascuno dei concorrenti per l'impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente. Il periodo di riferimento può essere ricompreso - tenuto conto della natura ordinatoria dei termini per la conclusione delle procedure concorsuali e del grado di probabilità di insorgenza di ostacoli al regolare svolgimento di qualsivoglia selezione con elevato numero di candidati, che consente di considerare accettabile e fisiologico un ritardo contenuto entro ragionevoli limiti temporali - nell’intervallo di tempo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di effettiva nomina a vice ispettore. Lo stesso TAR, ma collegio diverso, aveva invece rigettato medesimi ricorsi nonostante le richieste fossero tutte identiche. In ogni caso per le sentenze di rigetto, anche in forza di tale decisione, essendo ancora in termini, si sta proponendo appello al Consiglio di Stato.

Riferimento sentenza n. 08157/2022 REG.PROV.COLL. N. 08840/2019 REG.RIC.

Leggi anche il comunicato Sinappe, affiliante Sippe

Last modified on Mercoledì, 22 Giugno 2022 19:27
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