Di Alessandro De Pasquale
La vicenda verificatasi presso il Pronto Soccorso di Prato, che ha visto coinvolto un appartenente alla Polizia Penitenziaria durante l’espletamento del proprio servizio, merita una riflessione approfondita sul tema delle garanzie operative e della tutela legale di chi indossa una divisa.
L’iscrizione del poliziotto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) è un’imputazione di estrema gravità che spinge a una precisa analisi giuridica. A mio avviso, occorre innanzitutto chiarire che l’iscrizione iniziale per questo titolo di reato risponde spesso a una prassi procedurale della Procura volta a garantire il più ampio raggio di accertamento tecnico-peritale; tuttavia, sotto il profilo sostanziale e dogmatico, questa fattispecie presenta fortissimi limiti.
L’assenza di “animus necandi”
Per configurare un delitto tentato, la legge richiede il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona. Per ricostruire l’intenzione del soggetto, la giurisprudenza della Cassazione attribuisce un peso determinante alla traiettoria dei colpi, alla sequenza dell’azione e alla sede anatomica presa di mira.
Se le ricostruzioni confermeranno che l’operatore ha dapprima sparato colpi di avvertimento in aria e solo successivamente ha indirizzato il tiro verso le gambe del fuggiasco, emerge chiaramente la mancanza della provata volontà di uccidere, il cosiddetto animus necandi. Indirizzare i colpi verso gli arti inferiori dimostra l’esatto contrario di un’intenzione omicidaria: evidenzia la sola volontà di neutralizzare la minaccia e bloccare la fuga, senza togliere la vita a nessuno.
Le scriminanti dell’Adempimento del dovere e dello Stato di necessità
A mio parere, l’analisi non può prescindere dalla valutazione delle cause di giustificazione che il nostro ordinamento prevede a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica:
L’adempimento del dovere (Art. 51 c.p.): L’agente si trovava nell’esercizio delle sue funzioni, con il preciso obbligo istituzionale di impedire la fuga di un soggetto in stato di detenzione e di ripristinare la sicurezza pubblica.
Lo stato di necessità (Art. 54 c.p.): L’evento si è svolto all’interno di un presidio sanitario affollato, in una condizione di concreto e imminente pericolo per l’incolumità fisica del personale medico, dei cittadini e degli stessi operatori. L’intervento armato trova dunque presupposto nella necessità di salvare sé o altri dal rischio attuale di un danno grave alla persona.
Un paradosso che penalizza chi garantisce la sicurezza
Trattare l’azione di chi interviene in situazioni critiche alla stregua di un ipotetico tentato omicidio rischia di innescare un corto circuito pericoloso. Si chiede a un operatore di prendere decisioni irreversibili in una frazione di secondo per tutelare l’incolumità pubblica, ma poi lo si espone a giudizi e contestazioni penali del tutto sproporzionati rispetto alla realtà dei fatti.
Nel pieno rispetto del lavoro e dell’autonomia della Magistratura negli accertamenti di rito, ritengo auspicabile che l’attività investigativa ricomprenda celermente l’azione svolta nell’alveo delle scriminanti dell’adempimento del dovere e dello stato di necessità o, al massimo, di un eventuale eccesso colposo (art. 55 c.p.). Chi garantisce la sicurezza dello Stato non deve correre il rischio che il compimento del proprio dovere si trasformi in una sproporzionata gogna penale e umana.



