Si innalza il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori in prova e dei Commissari capo, che passa da due a quattro anni in caso di sede ordinaria e da uno a due anni nel caso di sede disagiata. Si interviene poi in merito al trattamento economico e previdenziale e ai benefici a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Il Consiglio dei Ministri ha poi convenuto sull’istituzione di un fondo di circa 100 milioni di euro, destinato all’avvio della previdenza complementare dedicata, alla tutela legale e assicurativa e agli emolumenti accessori per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; tale fondo sarà disciplinato da disposizioni che verranno inserite, attraverso appositi emendamenti, in un veicolo legislativo che ne consenta l’operatività a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio. Si aggrava la pena prevista per il delitto d’istigazione a disobbedire alle leggi, se è commesso al fine di far realizzare una rivolta all’interno di un istituto penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all’interno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti.
La Segreteria Generale Sippe