Il SIPPE, Sindacato Polizia Penitenziaria
Roma, 06 Feb. 2024 - Ci sono uomini e donne che ogni giorno ...
Ennesima denuncia del SIPPE e del SINAPPE sulla difficile
In seguito alla sentenza del TAR del Lazio che, valutando ...
Si innalza il tempo minimo di permanenza nella sede di prima ...
Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza della
Redazione

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“Non si arresta l’ascesa del Sinappe che diventa ufficialmente il secondo sindacato della polizia penitenziaria. Importante il contributo del SIPPE loro affiliato ormai da tre anni”. Lo dichiara Alessandro De Pasquale, presidente del SIPPE, che aggiunge: “la sinergia raggiunta con il Sinappe ha consentito questo risultato e il 2022 sarà un anno importante per le due realtà sindacali la cui collaborazione sarà ancora più incisiva”.

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Roma, 6 Maggio 2021 - A distanza di due mesi dal precedente incontro, nel pomeriggio di ieri 5 maggio, presso il DAP, si è tornati a parlare di mobilità del Personale di Polizia Penitenziaria. Rispetto al precedente incontro in cui si partiva da uno schema che non poneva al centro la salvaguardia dei criteri cardine, come specializzazione ed anzianità, la proposta oggi in discussione riporta in auge il criterio, il rispetto e la valorizzazione dell’anzianità e crea ad anni alterni, una mobilità parallela dedicata al mondo della Giustizia Minorile e di Comunità.

Critica è stata la posizione del Si.N.A.P.Pe, organizzazione a cui il SIPPE è affiliata, in relazione all’innovazione che vede l’attribuzione di punteggi per aver stazionato in una sede per 10 o 20 anni; se lo stazionamento vuole premiarsi in quanto “funzionale” alle esigenze dell’Amministrazione (è stato spiegato da Parte Pubblica), si attribuisca un tot per ogni anno! Tuttavia sul punto l’Amministrazione è stata invitata a perseguire politiche di più ampio respiro per deflazionare la mobilità nord-sud, come ad esempio rendere decorose le caserme e prevedere politiche alloggiative che consentano l’accesso ad immobili a tassi agevolati, così da favorire i trasferimenti dell’intero nucleo familiare e la permanenza in una sede che non coincide con la propria terra d’origine.

Ancora è stato ribadito che v’è necessità di esplicitare il concetto di disagio (che come è noto dà diritto a punteggi aggiuntivi).

È stato nuovamente sollecitato di dedicare un proprio articolo al punteggio GOM voluto dal DM: appare paradossale trattare il punteggio da attribuire ad una specialità del Corpo nell’articolo dedicato alle sedi disagiate. Con riferimento al GOM è stato chiesto maggior chiarezza sul meccanismo di funzionamento dell’attribuzione del punteggio, atteso
che l’articolato appare sul punto abbastanza vago.

Apprezziamo con cauto ottimismo i segnali di apertura dell’Amministrazione che sta cercando di mettere su carta un
progetto che trovi la più ampia convergenza di idee.

Attendiamo di percepire segnali tangibili nella bozza rinnovata che giungerà in vista della prossima convocazione.

Mercoledì, 28 Aprile 2021 00:00

Rinnovo contrattuale (già in scadenza)

28 Aprile 2021 - Dopo l’apertura del tavolo contrattuale dello scorso ottobre, si ritorna ai nastri di partenza con l’incontro odierno tenutosi con gli ormai consueti sistemi di teleconferenza.

In apertura è stato comunicato l’impegno assunto dai Ministri competenti di calendarizzare un incontro tecnico/politico con il MEF per superare la differenza che si registra fra il Pubblico Impiego e il comparto sicurezza e difesa (per il Pubblico Impiego si stima un aumento medio del 4.07 mentre per il Comparto del 3.78). 

 

Il Si.N.A.P.Pe a cui il SIPPE è affiliato, ha chiesto risorse aggiuntive per il finanziamento delle seguenti misure:

 

A. Introduzione di nuove e specifiche indennità:

• indennità di sezione

• indennità di sorveglianza a vista da estendere anche ai piantonamenti

presso luoghi esterni di cura

• Indennità per il personale turnista impiegato in compiti operativi h/24;

• Indennità di gestione dei detenuti psichiatrici.

 

B. Adeguamento dell’indennità di missione per i servizi fuori sede;

 

C. Inspessimento delle risorse FESI in ragione degli aumentati compiti istituzionali del Corpo;

 

D. Detassazione del lavoro straordinario per la quota eccedente le 25 ore mensili per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria (vincolo per l’Amministrazione penitenziaria a programmare i servizi e ad organizzare il lavoro prendendo come riferimento anche questo parametro);

 

E. Detassazione ovvero riduzione della base imponibile fiscale sugli aumenti contrattuali;

 

F. Rideterminazione del costo del lavoro straordinario;

 

G. avvio della fase concertativa per l’emanazione del regolamento di armonizzazione delle pensioni;

 

H. L’istituzione di una Commissione Medica Ospedaliera per il solo Corpo di Polizia Penitenziaria;

 

I. La previsione di una polizza sanitaria ed assicurativa per tutti gli infortuni che

avvengono in servizio e per le patologie ad essi collegati, a prescindere dalla

contribuzione all’EAP;

 

J. Decollo della “Previdenza Complementare”;

 

K. Possibilità anche per il personale di Polizia Penitenziaria di poter usufruire di periodi di aspettativa senza assegni per un periodo massimo di dodici mesi anche per avviare attività professionali o imprenditoriali di famiglia.

 

L. Possibilità di fruire su base oraria dei congedi parentali previsti dalla legge 151/2001, e successive modificazioni;

 

M. Potenziamento delle assegnazioni temporanee in altra sede – fino al compimento del terzo anno di vita del figlio – ex art. 42bis;

 

N. Modifica dell’attuale normativa sull’utilizzo dei “ticket restaurant”, in modo da renderla più semplice e fruibile al personale, compreso il personale in servizio nelle sedi disagiate che ne faccia richiesta;

 

O. Definizione dei tempi e delle procedure relativi alla corretta e concreta fruizione

degli istituti inerenti norme a tutela del diritto soggettivo del personale quali: congedo ordinario con riferimento alla possibilità di devoluzione prevista dall’articolo 24 del decreto legislativo n.151/2015; congedo straordinario per trasferimento con riferimento all’esigenza di codificare con precisione le regole ed i limiti per la sua concessione; Legge 104/92 (variazione della giornata di assenza programmata senza dover produrre il certificato medico del diversamente abile); monetizzazione (all’atto della quiescenza) del congedo non fruito trovasse esplicita casistica al fine di uniformare la materia sul territorio;

 

P. In tema di missioni, nella parte in cui contrattualmente si disciplina l’anticipo, è opportuni trovi richiamo la norma generale che disciplina il saldo entro i 30 giorni successivi (art. 3, legge 417/78). In tema di lavoro straordinario, una deroga al “limite individuale” in caso di eccezionali esigenze, così da affermare a livello contrattuale il principio per cui (salvo diversa richiesta del dipendente) tutto il lavoro straordinario richiesto al lavoratore va retribuito;

 

Q. Necessità di integrazione in merito al disposto dell’articolo 15 comma 2 del DPR 51/2009 con riferimento all’orario di lavoro. Detto articolo, nel disciplinare il diritto del dipendente ad un intervallo di 12 ore nel caso in cui il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, aggancia la previsione ai soli servizi fuori sede. Nel mondo penitenziario, non è raro che ciò si verifichi con particolare riferimento agli invii urgenti di detenuti in ospedale nel turno serale. Tale servizio non viene considerato “fuori sede” per tanto non sempre le Direzioni sono concordi nell’applicare le previsioni dell’articolo 15;

 

R. Istituzione di nuove specializzazioni da poter definire anche in sede di accordo nazionale quadro;

 

S. Omogeneizzazione della disciplina che regolamenta le modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia attesa la diversa interpretazione tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e quello della Pubblica Sicurezza (significativamente riferimento circolare del 6 agosto 2019).

 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. 

“Con nota del 20 aprile scorso, la struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid19, esclude la polizia penitenziaria dal Comparto Sicurezza prevedendo la profilassi vaccinale in favore della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco”. A dichiararlo è il Presidente del SIPPE Alessandro De Pasquale che scrive immediatamente una nota al Commissario Straordinario Figliuolo ricordandogli che “la forma è sostanza”, specie se è una struttura militare ad adottarla. Nella lettera sindacale, indirizzata anche alla Ministra della Giustizia Cartabia, De Pasquale si dice dispiaciuto che ad escludere la Polizia Penitenziaria siano state figure militari che dovrebbero conoscere le quattro forze di polizia ad ordinamento civile e militare. “Non sta a noi - afferma De Pasquale - a dover spiegare l’importante ruolo svolto dalle donne e dagli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, impegnate giornalmente in attività di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria e, più in generale, al mantenimento della sicurezza dell’Italia. La legge è molto chiara, basterebbe leggerla anche per non vanificare i principi di cui all’articolo 97 della Costituzione”. La polizia penitenziaria - afferma De Pasquale - non va inserita nei piani vaccinali a tutela “detenuti” ma in quello del Comparto Sicurezza così da consentire il vaccino non solo ai poliziotti che lavorano in carcere ma a tutti i 40mila uomini della quarta forza di polizia, quindi anche a coloro che operano nei Ministeri, Procure, Scorte, Dipartimenti, uffici e servizi vari”. “Chiediamo pertanto - conclude De Pasquale - di rivedere il piano indicato nella nota commissariale, inserendo il Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Roma, 24 Aprile 2021

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