Lo Statuto
Articolo 1
(Costituzione – Sede – Denominazione – tutela dell’esercizio dell’attività sindacale)
E’ costituito il Sindacato Polizia Penitenziaria, di seguito denominato Si.P.Pe., con sede in Roma o comunque in un comune della stessa provincia. Possono iscriversi al Si.P.Pe. tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché quelli in regime di quiescenza che ne facciano richiesta. Gli iscritti al Si.P.Pe. sono tenuti all’integrale rispetto del presente statuto, nonché ad un comportamento corretto nelle relazioni interne con gli altri iscritti e con terzi.
Il Si.P.Pe. è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Il logo grafico del Si.P.Pe. è sempre accompagnato dalla dizione “Sindacato Polizia Penitenziaria” ed appartiene esclusivamente al Si.P.Pe. e può essere utilizzato solo dagli organi statutari in carica.
Ogni aderente che sia perseguito disciplinarmente, penalmente o amministrativamente a causa della sua situazione sindacale, conserva tutti i diritti all’interno del Si.P.Pe.
Articolo 2
(Indipendenza – Adesioni – Libertà di opinioni- Istanze politico sociali)
Il Si.P.Pe esercita la propria attività nella più assoluta indipendenza da organizzazioni ed enti di qualsiasi natura e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia. Il Si.P.Pe,, riconoscendo la validità dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, si impegna per la loro reale applicazione.
Il Si.P.Pe., per favorire il raggiungimento dei propri scopi, può aderire ad eventuali federazioni di sindacati, associarsi o associare altri sindacati aventi scopi analoghi, promuovere e sostenere la costituzione di associazioni sindacali e culturali che perseguono anche parzialmente le stesse finalità, purché questo rispecchi le condizioni di autonomia stabilite dal presente statuto.
Il Si.P.Pe. è apolitico, apartitico e interclassista. Nessun aderente al Si.P.Pe. può essere discriminato a causa delle idee che manifesta al di fuori dell’attività sindacale e, nell’ambito dei propri scopi, il sindacato può ed intende promuovere dialoghi e confronti con le componenti politiche e sociali che agiscono nel rispetto dei principi Costituzionali.
Articolo 3
(Principi e finalità del Sindacato)
Il Si.P.Pe. non ha scopo di lucro ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sindacato. Gli utili o gli avanzi di gestione del sindacato devono obbligatoriamente impiegarsi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli scopi del Sindacato sono i seguenti: a) Tutelare davanti a tutte le istituzioni pubbliche e private, gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti; b) Rappresentare gli interessi del personale in tutti gli organismi in cui sia prevista o richiesta una rappresentanza di categoria; c) Fornire assistenza agli iscritti in campo legale e contabile e comunque in materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro; d) Promuovere ed organizzare direttamente iniziative d’informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche, ivi offrendo spazi pubblicitari a pagamento a terzi il cui netto ricavato verrà integralmente destinato al conseguimento degli scopi associativi; e) Promuovere ogni idonea iniziativa per conseguire l’adozione di norme legislative e regolamentari, di provvedimenti specifici, di politiche economiche, di processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni che rispondono agli interessi associativi; f) Promuovere documenti comuni con altre associazioni sindacali al fine di conseguire gli scopi associativi; g) Promuovere ed organizzare dibattiti, mostre, convegni, seminari, manifestazioni, incontri su temi inerenti gli scopi associativi e comunque per favorire la partecipazione degli iscritti allo studio delle necessità emergenti per la categoria ed alla programmazione del loro soddisfacimento; h) Promuovere ed organizzare l’esecuzione di studi e ricerche inerenti problemi di stretto interesse della categoria rappresentata; i) Favorire l’istituzione e l’organizzazione, in collaborazione con le componenti politiche e sociali, di ogni forma di servizio finalizzato, nel rispetto degli scopi associativi, al soddisfacimento delle necessità della categoria rappresentata; j) Proporsi come struttura di servizi per altre associazioni, enti ed istituti privati o pubblici, purché perseguano finalità che coincidano anche parzialmente con gli scopi del sindacato stesso; k) Ricevere contributi di ogni genere da soggetti pubblici o privati da destinarsi al perseguimento degli scopi associativi.
Articolo 4
(Impegni degli associati – Durata delle cariche – Doveri degli organi statutari)
Coloro che intendono iscriversi al Si.P.Pe. devono inoltrare domanda alla Segreteria Generale anche per il tramite degli organi periferici del sindacato. Il solo documento che comprova l’associazione al Si.P.Pe. è l’iscrizione al sindacato, la cui validità è legata alla regolarità dei versamenti delle quote associative, in mancanza di tale requisito si decade da iscritto al sindacato e si perdono tutti i diritti. La revoca all’iscrizione deve essere fatta formalmente nei termini previsti dalla legge, in caso contrario l’iscrizione è tacitamente rinnovata.
L’iscritto al Si.P.Pe. si impegna: a) Ad essere primo portatore degli ideali, delle aspettative e dell’immagine del sindacato e a tale dovere si uniforma anche l’iscritto che ambisca a cariche di responsabilità nel sindacato; b) A tener in primaria considerazione l’interesse generale del sindacato a cui si è liberamente iscritto; c) A rispettare le delibere e gli orientamenti assunti dal sindacato ai diversi livelli; d) Ad esprimere le proprie idee salvaguardando l’autonomia ed il rispetto della correttezza dei rapporti anche con chi esprime posizioni diverse; e) A tutelare in ogni sede la reputazione e l’immagine del sindacato e dei suoi componenti.
Tutte le cariche statutarie hanno durata quinquennale e comunque in vigore sino al Congresso di rinnovo, salvo eventuali decadenze previste dal presente Statuto.
L’iscritto al Si.P.Pe. che ambisca a cariche di responsabilità nel sindacato deve: a) Segnalare immediatamente ogni situazione che possa porre il dirigente sindacale del Si.P.Pe. in situazione diretta di conflitto di interessi. Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria Generale, ed obbliga il dirigente sindacale ad astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce; b) Mantiene nell’espletamento dell’incarico un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, prescindendo dalle personali convinzioni politiche; c) Rimette il proprio mandato qualora motivi personali comportino una dissonanza grave fra le proprie motivazioni e gli interessi e/o le direttive del sindacato; d) Non può aderire ad associazioni segrete o che perseguano, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, o comunque a carattere antidemocratico; e) Non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità tra gli iscritti e i poliziotti penitenziari, né può sfruttare la sua posizione per ottenere profitti personali.
Articolo 5
(Organizzazione Periferica – Funzioni degli organi periferici)
L’organizzazione periferica del Si.P.Pe. è così composta:
a) Segreteria Locale: composta dal Segretario Locale e dai Vice Segretari Locali che sono eletti a maggioranza o per acclamazione dall’assemblea locale degli iscritti.
b) Segreteria Regionale: composta dal Segretario Regionale, dal Segretario Regionale Aggiunto e dai Vice Segretari Regionali, eletti a maggioranza o per acclamazione dai Segretari Locali e dai Vice segretari Locali in carica della regione di riferimento.
La Segreteria Locale e la Segreteria Regionale rispondono collegialmente ed esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da loro diretta.
I vice Segretari Regionali e i Vice Segretari Locali, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo organo, per mezzo di cooptazione di altri associati. Le modalità della cooptazione è disciplinata dal regolamento attuativo dello statuto. Il numero dei Vice Segretari Locali e dei Vice Segretari Regionali è stabilito dal regolamento attuativo dello statuto.
La Segreteria Locale costituisce la struttura di base del Si.P.Pe..Il Segretario Locale ha il compito di vigilare, nell’ambito di competenza della struttura, sull’osservanza delle disposizioni statutarie, di svolgere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione del sindacato, di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti periodicamente. Il Segretario Locale è coadiuvato nelle sue attività dai Vice Segretari Locali.
La Segreteria Regionale è organo di controllo e di coordinamento dell’attività sindacale regionale, delibera sulle scelte sindacali e cura l’organizzazione e il funzionamento del sindacato a livello regionale. La Segreteria Regionale è organo propulsore e coordinatore delle attività sindacali in ambito regionale, in sintonia con le direttive della Segreteria Generale. Essa realizza, in ambito regionale, tutte le attività previste per le Segreterie Locali, informandone la Segreteria Generale.
Articolo 6
(Organizzazione Centrale – Funzioni degli organi centrali)
L’organizzazione centrale del Si.P.Pe. è la seguente: 1) Congresso Nazionale; 2) Presidente; 3) Segretario Generale; 4) Segreteria Generale; 5) Consiglio Nazionale; 6) Collegio dei Probiviri; 7) Collegio Revisore dei Conti;
Il Presidente, il Segretario Generale, la Segreteria Generale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio Revisori dei Conti sono eletti dal Congresso Nazionale.
I Segretari Generali Aggiunti, i Vice Segretari Generali, i Dirigenti Nazionali, i componenti del Consiglio Nazionale, per qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti dal medesimo organo per mezzo di cooptazione di altri associati. Le modalità della cooptazione è disciplinata dal regolamento attuativo dello statuto.
Nell’ambito della Segreteria Generale possono essere istituiti dei Coordinamenti tematici il cui funzionamento ed il tipo di coordinamento viene stabilito dal regolamento attuativo dello statuto.
Congresso Nazionale: Organo supremo del sindacato, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie. Esso è convocato ogni cinque anni in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria, entro i successivi quattro mesi dalla richiesta dei due terzi del consiglio nazionale, ovvero della maggioranza assoluta degli iscritti per il tramite delle segreterie regionali. Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dal regolamento attuativo dello statuto.
Presidente: garante massimo dell’applicazione e dell’osservanza dello statuto e del regolamento attuativo. Prima dell’intervento degli organi statutari centrali svolge la sua mediazione ed è l’organo conciliatore del sindacato nonché figura di rappresentanza dello stesso. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale e può inviare messaggi alla Segreteria Generale e al Consiglio Nazionale, collabora con il Segretario Generale e risponde della sua attività direttamente ed esclusivamente al Congresso Nazionale.
Segretario Generale: assicura il regolare e quotidiano andamento del sindacato a tutti i suoi livelli, vigila sulla realizzazione effettiva delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d’urgenza. Nomina i componenti di tutte le commissioni e delegazioni che ritiene utili al buon funzionamento del sindacato nel raggiungimento delle sue finalità. Emana direttive alle strutture locali e regionali sulla materia di competenza. Assume qualunque decisione che interessi l’attività del sindacato, fermo restando la successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale. Il Segretario Generale è il rappresentante legale e politico del sindacato ed è coadiuvato nelle sua attività dai componenti della Segreteria Generale. Nomina, in caso di necessità ed urgenza, gli organi periferici del sindacato sino alle celebrazioni dei congressi delle strutture di riferimento. Il Segretario Generale risponde della sua attività direttamente ed esclusivamente al Congresso Nazionale.
Segreteria Generale: è l’organo esecutivo del sindacato e coadiuva l’attività del Segretario Generale. Essa è composta dal Segretario Generale, da due Segretari Generali aggiunti, dai Vice Segretari Generali e dai Dirigenti Nazionali. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, delibera adesioni e/o federazioni con altri sindacati, deferisce i rappresentanti e/o gli iscritti al collegio dei probiviri per violazioni allo statuto, assume ogni decisione necessaria al funzionamento del sindacato. La Segreteria Generale risponde collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della struttura da lui diretta. Il numero dei Vice Segretari Generali e dei Dirigenti Nazionali sarà determinato dal regolamento attuativo dello statuto. Sino alla convocazione del primo congresso, su proposta del Segretario Generale, il presidente del Si.P.Pe. viene nominato con delibera della Segreteria Generale.
Consiglio Nazionale: presieduto dal Presidente del Si.P.Pe., ed in sua assenza, dal Segretario Generale, è l’organo di direzione politica del sindacato, emana le proprie direttive alla Segreteria Generale che le esegue, si riunisce in via ordinaria ogni anno. Su richiesta congiunta del Presidente e del Segretario Generale o della maggioranza semplice dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale può riunirsi anche in via straordinaria, con la puntuale indicazione dei motivi per cui è richiesta la convocazione. Il Consiglio Nazionale si compone di sei consiglieri eletti tra i delegati al Congresso Nazionale, sono componenti di diritto, con il solo diritto di parola, i componenti del Collegio dei Probiviri e i componenti del Collegio Revisori dei Conti. Il Consiglio Nazionale provvede ad approvare il bilancio ed il rendiconto economico annuale. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno, dei propri componenti con diritto di voto. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale la posizione assunta con voto dal Presidente del Consiglio.
Collegio dei Probiviri: eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Tra i membri effettivi viene eletto, con delibera, il presidente del Collegio. Ogni altro mandato sindacale è incompatibile con il presente incarico. Il collegio dei probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria, ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del sindacato. Al Collegio dei Probiviri compete di svolgere accertamenti sui fatti denunciati, raffiguranti ipotesi di carattere disciplinare che siano lesivi delle disposizioni statutarie, dell’unità del buon nome del Si.P.Pe., dell’onore e la rispettabilità dei dirigenti degli organi del sindacato e di irrogare sanzioni disciplinari.
Collegio Revisori dei Conti: eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Tra i membri effettivi viene eletto, con delibera, il presidente del Collegio. Ogni altro mandato sindacale è incompatibile con il presente incarico. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico/finanziario del Si.P.Pe., verifica la regolarità delle spese, l’esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; richiede agli organi competenti del sindacato il bilancio preventivo e consuntivo corredato da una relazione. Presenta al Consiglio Nazionale una relazione annuale complessiva sui bilanci. Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, adempie alle sue funzioni a norma degli art. 2397 e s.s. del c.c. per quanto compatibile e applicabile.
Articolo 7
(Sanzioni disciplinari)
L’organo di giurisdizione interna può irrogare le seguenti sanzioni: a) Richiamo scritto; b) Sospensione dall’attività sindacale da uno a sei mesi con decadenza da ogni carica; c) Espulsione dal Si.P.Pe..
La sanzione della sospensione dall’attività sindacale non consente l’eventuale rielezione nelle cariche rivestite o in altre, prima che siano trascorsi sei mesi dalla fine della sospensione.
La sanzione dell’espulsione non consente una nuova domanda di iscrizione al Si.P.Pe..
Per fatti di particolare gravità può essere deliberata dal Segretario Generale, per il solo tempo necessario alla procedura di accertamento del giudizio, la sospensione cautelare ed urgente da ogni carica e dall’attività sindacale dei dirigenti sindacali qualora questi assumano posizioni e comportamenti, anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che siano in contrasto con i principi e le norme dello statuto, del regolamento, degli indirizzi e delle deliberazioni degli organi statutari, o siano gravemente lesivi per l’immagine del Si.P.Pe. .
La procedura disciplinare viene definita dal regolamento attuativo dello statuto.
Articolo 8
(Designazioni di rappresentanti sindacali in Enti e Commissioni – Incompatibilità)
Il Segretario Generale è competente a designare i rappresentanti del Si.P.Pe. in enti e commissioni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale.
La carica di membro della Segreteria Generale è incompatibile con quella di membro di altri uffici dell’organizzazione del Si.P.Pe.. I membri del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altre cariche nell’organizzazione Si.P.Pe.. Il Segretario Generale può sostituire il Presidente del sindacato solo in caso di temporanea assenza o impedimento di quest’ultimo.
Articolo 9
(Contributi e quote sindacali – Gestione amministrativa e contabile – Incarichi)
La quota associativa al sindacato sarà stabilita dal Consiglio Nazionale, mentre la ripartizione dei fondi tra organo centrale e organi periferici, nonché la determinazione delle uscite del sindacato saranno disposte dalla Segreteria Generale secondo le regole del regolamento attuativo dello statuto.
Tutte le cariche statutarie sono a titolo gratuito, salvo rimborsi spese.
Gli organismi del Si.P.Pe., nonché le persone che li compongono, nel gestire i propri fondi sono responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. La Segreteria Generale può disporre controlli ed interventi finanziari senza assunzioni di responsabilità.
Le entrate del Si.P.Pe sono costituite dalle quote sociali, i lasciti, eventuali contributi disposti da persone fisiche o giuridiche.
Le uscite del Si.P.Pe. sono costituite: dai rimborsi destinati agli organi periferici del sindacato, dai rimborsi spese degli organi centrali del sindacato, dalle parcelle relative all’attività di patrocinio legale o fiscale, dai fondi destinati alla gestione amministrativa e contabile della segreteria generale, dalle spese per la gestione degli organi di stampa e di informazione, dalle spese varie ed eventuali determinate con delibera dalla Segreteria Generale. Le entrate e le uscite del Si.P.Pe. devono essere trasmesse all’organo di controllo. Le uscite del sindacato si intendono comunque regolari se disposte per le finalità di cui all’articolo 3 del presente statuto. Il bilancio del Si.P.Pe deve essere la rappresentazione veritiera dei fatti contabili e deve rispondere a criteri di massima trasparenza.
Il Segretario Generale, sentiti i membri della Segreteria Generale, per le finalità indicate all’articolo 3 dello statuto può conferire con delibera, incarichi temporanei o di collaborazione a professionisti del settore legale e tributario, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 10
(Organi di stampa e d’informazione)
Il sito internet www.sippe.it e la rivista denominata inform@sippe costituiscono gli organi di stampa del Si.P.Pe. e il Presidente, il Segretario Generale e i componenti della Segreteria Generale fanno parte del comitato di redazione.
Articolo 11
(Norme transitorie e finali – Scioglimento)
Nelle more della celebrazione del primo Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, è istituito un Comitato Nazionale composto dai soci fondatori che assume tutti i poteri conferiti dal presente statuto al Congresso Nazionale, al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Probiviri e al Collegio Revisori dei Conti. Il Comitato ha anche la facoltà di deliberare una proposta di adesione ad una Federazione o ad altra organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa accettandone lo Statuto e formalizzando tutti gli atti necessari e successivi.
Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice civile artt. 1136 e seguenti e 2366 e seguenti.
In caso di scioglimento del Si.P.Pe., il Consiglio Nazionale designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio alle associazioni non aventi scopi di lucro e con finalità analoghe.
Scarica: O.S. S.I.P.Pe. – Presa atto costituzione
Anzio, l’1 maggio 2013